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Pubblico impiego: nulla la sanzione se il codice disciplinare non è stato reso pubblico

Tribunale di Santa Maria C.V., sentenza 1371 del 2015.

Un dipendente del Comune di Caserta, inquadrato nella categoria D con profilo di specialista di vigilanza, si affidava all'avvocato Domenico Carozza per impugnare la sanzione disciplinare  della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni. Il Comune gli aveva contestato di non indossare l’uniforme di ordinanza durante il servizio e di aver risposto con atteggiamento insolente ed irriguardoso al superiore che gliene chiedeva conto.
Il procuratore del lavoratore eccepiva la violazione da parte del Comune degli oneri formali imposti dall'articolo 7 della legge 300/1970 per il procedimento disciplinare e contestava la fondatezza dei comportamenti contestati al proprio assistito.
Il Giudice ha accolto la tesi della difesa del dipendente ed ha ritenuto che era necessaria l’affissione del codice disciplinare che consente al lavoratore di rendersi conto dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni. Il Comune, invece, non ha provato di aver assolto l’obbligo impostogli di portare a conoscenza dei lavoratori le norme disciplinare mediante affissione in un luogo accessibile a tutti.
Il Comune aveva dedotto solo di  aver  proceduto  alla diffusione del  codice disciplinare  mediante  la rete  intranet. Il Giudice ha osservato che, però, il d.lgs. 165/2001 consente solo all’amministrazione la pubblicazione del codice sul sito internet istituzionale che, in quanto sito  accessibile a tutti, è diverso dalla rete intranet. Il Comune non aveva neanche provato di aver  messo  il  dipendente  nelle  condizioni  di  accedere  alla  rete  internet  interna  dotandolo  dei necessari strumenti tecnici.  
Il Giudice ha anche ritenuto che il Comune non aveva fornito prova adeguata della sussistenza degli addebiti contestati, non essendo sufficienti le generiche dichiarazioni rese nel corso  del  procedimento disciplinare da altri dipendenti. Il Comune non aveva, quindi, fornito alcuna  dimostrazione della verificazione della condotta censurata.
Il Tribunale ha, dunque, disposto l'annullamento della sanzione disciplinare con conseguente  obbligo  della amministrazione di restituire al dipendente la somma a tale titolo trattenuta.

 

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