Pubblico impiego: nulla la sanzione se il codice disciplinare non è stato reso pubblico
Tribunale di Santa Maria C.V., sentenza 1371 del 2015.
Un dipendente del Comune di Caserta, inquadrato nella categoria D con profilo di specialista di vigilanza, si affidava all'avvocato Domenico Carozza per impugnare la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni. Il Comune gli aveva contestato di non indossare l’uniforme di ordinanza durante il servizio e di aver risposto con atteggiamento insolente ed irriguardoso al superiore che gliene chiedeva conto.
Il procuratore del lavoratore eccepiva la violazione da parte del Comune degli oneri formali imposti dall'articolo 7 della legge 300/1970 per il procedimento disciplinare e contestava la fondatezza dei comportamenti contestati al proprio assistito.
Il Giudice ha accolto la tesi della difesa del dipendente ed ha ritenuto che era necessaria l’affissione del codice disciplinare che consente al lavoratore di rendersi conto dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni. Il Comune, invece, non ha provato di aver assolto l’obbligo impostogli di portare a conoscenza dei lavoratori le norme disciplinare mediante affissione in un luogo accessibile a tutti.
Il Comune aveva dedotto solo di aver proceduto alla diffusione del codice disciplinare mediante la rete intranet. Il Giudice ha osservato che, però, il d.lgs. 165/2001 consente solo all’amministrazione la pubblicazione del codice sul sito internet istituzionale che, in quanto sito accessibile a tutti, è diverso dalla rete intranet. Il Comune non aveva neanche provato di aver messo il dipendente nelle condizioni di accedere alla rete internet interna dotandolo dei necessari strumenti tecnici.
Il Giudice ha anche ritenuto che il Comune non aveva fornito prova adeguata della sussistenza degli addebiti contestati, non essendo sufficienti le generiche dichiarazioni rese nel corso del procedimento disciplinare da altri dipendenti. Il Comune non aveva, quindi, fornito alcuna dimostrazione della verificazione della condotta censurata.
Il Tribunale ha, dunque, disposto l'annullamento della sanzione disciplinare con conseguente obbligo della amministrazione di restituire al dipendente la somma a tale titolo trattenuta.