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Pubblico impiego: nelle selezioni per progressioni orizzontali valgono gli obblighi di buona fede e correttezza.

Corte di Cassazione, sentenza numero 23827 del 2021.

La Corte di Appello di Roma riteneva infondata la domanda con cui un lavoratore aveva chiesto accertarsi nei confronti del Ministero degli Affari Esteri l'illegittimità della graduatoria con cui, in sede di ammissione alla riqualificazione per l'accesso alla posizione superiore C3, egli aveva ricevuto una valutazione dell'anzianità di servizio di soli 6 punti, mentre gliene sarebbero spettati a suo dire 7,5.

La Corte d'Appello sottolineava come non fosse contestato il fatto che il lavoratore non avesse allegato alla domanda di partecipazione una autodichiarazione o documentazione per il periodo dal 8.10.1985 al 7.1.1988 e rilevava come gli atti del fascicolo personale presso la Direzione Generale per il Personale del Ministero coprissero solo, attraverso una dichiarazione del preside dell'Istituto Da Vinci, il periodo fino al 7.10.1985.

La Corte di Appello rilevava, altresì, con riferimento alla valutazione dei titoli, la mancanza di elementi per affermare l'esistenza di un grado sufficiente di probabilità di superamento degli altri candidati da parte dell’interessato, anche in caso di corretto svolgimento delle valutazioni di selezione.

Il lavorare ha promosso ricorso per cassazione, respinto dalla Suprema Corte.

Rispetto alla partecipazione ad una selezione, non hanno rilievo i titoli, anche di servizio, di cui si dia eventualmente prova in causa, ma solo quanto sia stato ritualmente presentato, sulla base del bando, alla Commissione preposta alle valutazioni del caso.

Rispetto ai documenti nulla consente di evincere, nel caso affrontato, che essi fossero stati prodotti in sede di domanda di partecipazione alla selezione o in quel frangente espressamente indicati e presenti nel fascicolo personale presso il datore di lavoro.

La documentazione destinata a comprovare i requisiti ed i titoli in sede di selezione deve consentire, con un significativo grado di immediatezza, di desumere dai documenti i dati richiesti, non potendosi richiedere a chi svolga la selezione tra più concorrenti, di svolgere argomentazioni in termini di probabilità.

Questo vale anche per le selezioni che sono svolte sulla base della capacità datoriale di diritto privato, dovendosi pur sempre assicurare certezza, secondo il regime di buona fede e correttezza che governa comunque la fattispecie, alle regole di comparazione e rigorosa parità di trattamento, di cui l'immediata pertinenza dei documenti alla dimostrazione dei titoli è anch'essa espressione.

Allorquando si tratta di selezioni per progressioni orizzontali, non vengono in evidenza atti amministrativi di ambito concorsuale, ma atti di gestione dei rapporti di lavoro e dunque paritetici, per quanto caratterizzati anche da valutazioni datoriali. Non possono essere richiamate le norme sul procedimento amministrativo, cui restano estranee le attività che il datore di lavoro pubblico svolge in esercizio di poteri di mero diritto privato.

Il datore di lavoro privato è pur sempre soggetto all'osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza, i cui fondamenti logici si radicano nel medesimo principio giuridico per cui la parte deve prestarsi ad oneri di collaborazione che siano finalizzati a salvaguardare l'interesse della controparte.

Il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore la produzione di documenti che siano già in suo possesso, ma ciò  resta subordinato all'indicazione specifica dei documenti e di elementi utili al loro reperimento, ancora più quando si tratti  di Pubbliche Amministrazioni complesse e di grandi dimensioni.

16 marzo 2023

 

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