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Pubblico impiego: necessaria la motivazione per la risoluzione anticipata.

Corte di Cassazione, sentenza 8099 del 2016.

Un dipendente del Comune di Campione d'Italia impugnava il provvedimento di collocamento a riposo, prima del compimento dei 65 anni di età, adottato in applicazione del decreto legge 112/2008 che consentiva alla Pubblica amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti al raggiungimento, da parte degli stessi, dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione.

Solo con le modifiche legislative successive al decreto legge 112/2008, l'esercizio della facoltà delle pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di impiego sul presupposto del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni è stato condizionato alla previa adozione di un atto generale di organizzazione interna che ponga i criteri applicativi per l’esercizio di tale facoltà.

L'obbligo motivazionale sussisteva, però, secondo la Corte di Cassazione, già a regolare l'originaria risoluzione prevista del decreto legge 112 del 2008.

La facoltà attribuita di poter risolvere il rapporto di lavoro nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, doveva essere esercitata, anche in difetto di adozione di un formale atto organizzativo, avendo riguardo alle complessive esigenze dell'Amministrazione, considerandone la struttura e la dimensione, in ragione dei principi di buona fede e correttezza, imparzialità e buon andamento.

L'esercizio della facoltà richiedeva, quindi, idonea motivazione, poiché in tal modo si sarebbe salvaguardato il controllo di legalità sulla appropriatezza della facoltà di risoluzione esercitata.

In mancanza, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro avrebbe potuto ledere le norme che richiedono la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, l'applicazione dei criteri generali di correttezza e buona fede, e i principi di imparzialità e di buon andamento.

Il carattere facoltativo della risoluzione in ragione di anzianità necessitava, comunque, per non tradursi in discriminazione, di un percorso valutativo a garanzia della legittima finalizzazione dell'interesse pubblico dell'Amministrazione.

Le ragioni della risoluzione non possono pertanto rinvenirsi nel solo raggiungimento dell'anzianità contributiva senza alcuna motivazione ulteriore.

 

30 settembre 2016

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