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Pubblico impiego: mancato godimento del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro.

Corte di Cassazione, sentenza 41889 del 2021.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva respinto la domanda, proposta nei confronti del Comune di Ercolano, di risarcimento del danno da usura psicofisica derivata dal mancato godimento del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro.

La Corte di Appello aveva premesso che gli appellanti avevano prestato attività lavorativa una volta ogni quattro settimane anche nella giornata di domenica, evidenziando che la necessità di cicli lavorativi che determinino la protrazione della prestazione lavorativa anche nel settimo giorno è normativamente riconosciuta, purché giustificata da apprezzabili interessi e, in tal caso, la maggiore gravosità della prestazione giustifica l'attribuzione di un ulteriore compenso oltre a quello percepito per il lavoro festivo. Atteso che il Comune ha organizzato i turni in ragione di specifiche esigenze di servizio, i lavoratori avevano domandato il risarcimento del danno senza assolvere agli oneri di allegazione e prova necessari.

I lavoratori hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza sostenendo che la Corte di Appello non avesse colto che era stata proposta solo un'azione risarcitoria fondata sullo svolgimento dell'attività lavorativa nel giorno di domenica, destinato al riposo, dopo che la prestazione era già stata resa per sei giorni. I lavoratori hanno evidenziano che qualora il riposo settimanale venga differito in un giorno diverso dalla domenica, si genera comunque usura psicofisica e quindi non rileva il godimento o meno del riposo compensativo. I lavoratori, inoltre, hanno sostenuto che, in caso di mancato godimento del riposo, il danno da stress, correlato all'inadempimento del datore di lavoro, deve essere presunto.

La Suprema Corte ha osservato, invece, che la disciplina della contrattazione collettiva, oltre a prevedere la turnazione fra le diverse tipologie di distribuzione dell'orario, fissa le modalità di articolazione del turno e, quanto al trattamento retributivo spettante ai dipendenti turnisti, stabilisce le indennità dovute al personale turnista al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. La speciale disciplina dettata dal Ccnl compensa interamente il disagio che deriva dall'articolazione dell'orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale, sicché l'applicazione della norma che riguarda l'attività prestata in giorno festivo resta limitata ai casi in cui si verifichi una eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato.

La Corte di Appello, infatti, ha dato atto dell'avvenuta corresponsione ai lavoratori, da parte del Comune, della maggiorazione prevista dal Ccnl ed ha escluso che il compenso potesse sommarsi con l’indennità poiché la prestazione nel giorno festivo era stata resa nel rispetto dei turni programmati e senza che si fosse verificata un'eccedenza rispetto all'orario complessivo settimanale. Il risarcimento del danno da usura psicofisica non può essere liquidato automaticamente per il solo fatto che il riposo non fosse stato goduto nel settimo giorno consecutivo a sei giorni lavorativi.

La risarcibilità del danno da usura psico-fisica presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti, perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito.

La Suprema Corte, nel caso affrontato, ha confermato l’esclusione del risarcimento essendo state già corrisposte le maggiorazioni contrattualmente spettanti in relazione all'articolazione dei turni su giorni festivi ed al protrarsi del lavoro al settimo giorno con slittamento del riposo compensativo.

25 gennaio 2022

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