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Pubblico impiego: licenziamento per uso improprio del permessi di cui alle legge 104/92.

Corte di Cassazione, sentenza 17968 del 2016

La Corte di Appello di Venezia respingeva l’impugnativa di licenziamento intimato ad un dipendente comunale. A quest'ultimo era stato contestato di avere utilizzato permessi ai sensi della legge 104/1992 per finalità diverse dall’assistenza alla madre disabile ovvero per recarsi a frequentare delle lezioni universitarie.

Della controversia veniva investita la Cassazione.

La legge 104/1992 prevede che il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

Il diritto e’ riconosciuto in ragione dell’assistenza da prestare ad un congiunto. L’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza di assistenza al disabile.

Nulla consente di attribuire al beneficio una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al disabile. Non è ammesso utilizzare il permesso per esigenze diverse: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze meritevoli di superiore tutela. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto si e’ in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto.

Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso di cui alla legge 104/1992, se ne avvalga per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto, giacche’ tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, e, nei confronti dell’Ente di previdenza, come indebita percezione dell'indennità.

I permessi devono essere fruiti in coerenza con la loro funzione. Diversamente si violano i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo.

L’uso improprio del permesso può integrare una grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente idonea a giustificare il licenziamento.

 

24 gennaio 2017

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