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Pubblico impiego: la tardiva comunicazione della assenza non può essere sanzionata sempre con il licenziamento.

Corte di Cassazione, sentenza 17355 del 2016.

Ad un dipendente del Comune di Roseto Capo Spulico era stata contestata l'assenza ingiustificata dal servizio per tre giorni, per non essere rientrato in servizio il giorno 11.2.2010. La comunicazione relativa alla prosecuzione della malattia era avvenuta solo in data 15.2.2010 e senza l'invio della relativa giustificazione. Il certificato medico era stato trasmesso solo il 17.2.2010. La successiva visita del medico dell'ASL provava, però, la sussistenza della malattia.

Il lavoratore impugnava il licenziamento.

Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione.

L'assenza per malattia per essere priva di rilievo disciplinare non deve solo essere esistente, ma anche comunicata nei termini ed attestata da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato inviata con la modalità telematica all’Inps.

Il ritardo della comunicazione della assenza e dell'invio della certificazione medica rientrano nell'ambito degli illeciti disciplinari.

Tuttavia, deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione.

La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo ed anche per l'illecito disciplinare, con conseguente possibilità per il giudice di annullamento della sanzione eccessiva.

La valutazione della proporzionalità della sanzione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni del dipendente, al nocumento arrecato, alla portata soggettiva dei fatti, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo.

Nel caso affrontato, sebbene l'assenza fosse senza giustificazione, la sanzione risolutiva non era proporzionata agli addebiti: il ritardo nella comunicazione della malattia si era protratto per due soli giorni, la malattia era risultata effettivamente sussistente in sede di visita di controllo e le condizioni di salute del dipendente, invalido al 100%, erano gravissime (patologia oncologica con disturbi minzionali) e certamente incidenti sulla stessa percezione dei propri doveri.

 

11 novembre 2016

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