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Pubblico impiego: la mobilità volontaria non consente il passaggio di categoria e livello.

Corte di Cassazione, sentenza 6337 del 2019.

Un lavoratore transitava volontariamente dal Ministero della Difesa al Ministero della Giustizia.

Al momento del passaggio l’interessato possedeva la posizione economica B2 appartenente all'Area funzionale B del contratto collettivo per il personale del comparto dei Ministeri del 2002.

La mobilità era stata attuata per il profilo di ausiliario per il quale vi era la carenza di organico.

Presso l'amministrazione penitenziaria non esisteva il profilo di programmatore addetto ai terminali evoluti, e l'area B contempla i soli profili di ausiliario, collaboratore, contabile, educatore, operatore di vigilanza e tecnico, così che al lavoratore era stato assegnato il profilo di ausiliario.

La Corte d'Appello di Bologna dichiarava la legittimità dell'inquadramento del lavoratore, già dipendente del Ministero della Difesa con qualifica di addetto ai terminali evoluti, Area B, posizione economica B2 nell'area funzionale B, posizione economica B2, figura professionale ausiliario, attribuita nel passaggio a seguito di mobilità intercompartimentale ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001.

La Corte d’Appello stabiliva che l’articolo 30 secondo cui il trasferimento è disposto con inquadramento nell'area funzionale e in posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza, esclude la necessità di una valutazione comparativa tra le mansioni in concreto svolte presso le amministrazioni di provenienza e di destinazione, nonché tra i rispettivi profili attribuiti al lavoratore presso la prima amministrazione e presso l'amministrazione di arrivo.

Veniva, quindi, escluso l'esito auspicato dal lavoratore di vedersi attribuito il superiore profilo B3 presso il Ministero della Giustizia.

La Corte di Appello affermava che il passaggio diretto tra amministrazioni dello Stato si attua con riferimento a posti vacanti in organico e quindi si realizza per profili esattamente corrispondenti. L'operato dall'amministrazione giudiziaria sarebbe stato corretto anche perché erano inesistenti presso l'amministrazione penitenziaria posti vacanti del profilo di programmatore addetto ai terminali evoluti, secondo la pretesa del lavoratore.

La Corte di Appello riteneva ininfluente che il lavoratore si era utilmente collocato nella graduatoria del corso-concorso di riqualificazione professionale indetto dal Ministero della Difesa per il profilo professionale di programmatore, Area funzionale B, posizione economica B3, atteso che il trasferimento era avvenuto in data antecedente alla pubblicazione dell'esito del corso-concorso.

Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione.

Con l'espressione passaggio diretto contenuta nell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 si qualifica non già un particolare tipo contrattuale civilistico ma un peculiare strumento, in campo pubblicistico, idoneo ad attuare il trasferimento del personale da un'amministrazione a un'altra, attribuendovi il significato di una modificazione meramente soggettiva del rapporto, soggetta a precisi vincoli quanto alla conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico.

Il passaggio volontario del dipendente da un'amministrazione pubblica a un'altra viene inquadrato nell'ambito dell'istituto della cessione del contratto disciplinato dagli articoli 1406 e seguenti del codice civile. Il complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto subisce una modificazione soggettiva, mentre rimangono immutati gli elementi oggettivi essenziali che lo connotano.

Il passaggio da un ente pubblico a un altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con la conseguenza che al dipendente trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, e normativo previsto presso l'ente di destinazione (salvi eventuali assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito), non giustificandosi diversità di trattamento tra dipendenti dello stesso Ente a seconda della provenienza.

In capo all'amministrazione di destinazione non sussiste pertanto alcun obbligo di operare una comparazione tra le mansioni in concreto svolte e tra i profili professionali assegnati prima e dopo il trasferimento, atteso che la norma non prevede detto tipo di valutazione ma si limita a disporre che nel novero delle vacanze di organico il trasferimento è disposto con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.

Nel caso affrontato, il Ministero aveva inquadrato correttamente il lavoratore sulla base dell'unico parametro indicato dalla norma: la corrispondenza tra l'area funzionale e la posizione economica possedute nell'amministrazione di provenienza e quelle attribuite dall'amministrazione di destinazione.

La pretesa di far derivare dal superamento del corso-concorso per il riconoscimento del profilo di programmatore nell'ente di provenienza la legittimità all'inquadramento nel profilo B3 dell'ente di arrivo non è fondata, perché la pubblicazione della graduatoria era avvenuta successivamente al decreto di trasferimento per mobilità volontaria.

In caso di passaggio ad altra amministrazione per la qualifica corrispondente a quella indicata dal lavoratore nella domanda, non sussiste il diritto per il dipendente di ottenere, in ordine al rapporto costituito su tale base, la qualifica superiore acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell'amministrazione di provenienza, atteso che il trasferimento è chiesto ed avviene in ragione di una disponibilità creatasi nell'organico dell'Amministrazione di destinazione e nella qualifica prevista.

La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso del lavoratore condannandolo al pagamento di 4500 euro di spese del giudizio.

11 aprile 2019

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