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Pubblico impiego: inabilità assoluta e licenziamento.

Corte di Cassazione, sentenza 19774 del 2016.

La Corte di appello di Milano dichiarava illegittimo il provvedimento, con il quale la Regione Lombardia aveva, con effetto immediato, dispensato dal servizio un proprio dipendente, a seguito di accertamento medico che lo aveva valutato inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, disponendo la reintegrazione in servizio del lavoratore e il pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione che confermava il provvedimento della Corte di Appello, rigettando il ricorso della Regione Lombardia.

Il decreto legislativo 165/2001, nel determinare le fonti del rapporto di pubblico impiego privatizzato, indica le disposizioni del codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.

In linea generale, la forma tipica dei recesso del datore di lavoro è, anche per l'impiego privatizzato, quella del licenziamento, senza che, in difetto di norme speciali, possano trovare ingresso cause di risoluzione automatica del rapporto.

Il decreto legislativo 165/2001, prevede, per il caso di permanente inidoneità psicofisica del dipendente, che l'amministrazione di appartenenza può risolvere il rapporto di lavoro, in tal modo confermando lo schema della sussistenza di un diritto potestativo di recesso in capo alla medesima, cui si contrappone, peraltro con le previste garanzie sostanziali e processuali, la posizione di soggezione del lavoratore.

Anche di fronte ad una inidoneità assoluta, l'amministrazione conserva il diritto di esercitare o meno, senza vincoli di automatismo, il potere che le è attribuito, vagliando, a tutela del proprio interesse, se il procedimento, attraverso il quale la valutazione medica è stata acquisita, corrisponda alle previsioni che presiedono al suo regolare svolgimento, se le sue conclusioni siano adeguatamente motivate o se, invece, non pongano dubbi sulla loro effettiva plausibilità, se non debba ritenersi opportuno un qualche momento di integrazione e di ulteriore approfondimento.

 

14 ottobre 2016

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