Pubblico impiego: in caso di ferie non godute al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva.
Corte di Cassazione, sentenza 13613/2020.
La Cassazione ha rigettato il ricorso di una AUSL avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma di condanna al pagamento nei confronti di un lavoratore di una somma a titolo di indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.
L’AUSL ha proposto ricorso per cassazione, respinto dalla Suprema Corte.
L’art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione della normativa nazionale nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l’interessato perde, automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ed il proprio diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
L’art. 7 della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e in virtù di tale norma sono da disapplicare le disposizioni o pratiche nazionali che prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutti le ferie cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite. L’onere della prova incombe sul datore di lavoro. Pertanto, se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino l’art. 7 della direttiva 2003/88. Se, invece, il datore di lavoro è in grado di assolvere l’onere probatorio e risulti che il lavoratore si è deliberatamente astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto, l’art. 7 della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
Nel caso affrontato, il lavoratore, pur avendo l’incarico di direttore di struttura complessa, nel prendere le ferie doveva tenere conto dell’assetto organizzativo dell’Azienda e, quindi, la stessa era tenuta ad assicurare concretamente che il dirigente fosse stato posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo del fatto che, se egli non ne avesse fruito del suo diritto, le ferie sarebbero andate perse alla cessazione del rapporto di lavoro.
25 novembre 2020