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Pubblico impiego: il congedo straordinario concesso per assistenza a persone con handicap grave è riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio per il raggiungimento del diritto alla pensione.

Presidenza del Consiglio Dipartimento della Funzione Pubblica, nota 2285 del 2013.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune precisazioni in merito all’istituto del congedo straordinario di cui all’art. 42 commi 5 e successivi del D.Lgs. n. 151 del 2001 (congedo straordinario fino a due anni per assistenza di soggetto con disabilità grave). Sono stati richiamati  gli effetti che l’assenza produce sulla maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione. Il comma 5 ter dell’articolo 42 prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Il successivo comma 5 quinquies dispone che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Il Dipartimento della Funzione Pubblica già con la circolare n. 1 del 2012 aveva specificato che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità. Con la recente nota 2285, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ribadito che il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura perchè la legge ha previsto l’istituto della  contribuzione figurativa che è valida per il diritto e per la misura della pensione. Il Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea il richiamo all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, secondo cui il congedo non è computato nell’anzianità di servizio, lì dove l’anzianità di servizio è tenuta distinta dai fini previdenziali. Pertanto,  per questo congedo straordinario occorrerebbe distinguere la valenza dell’anzianità maturata nel corso della fruizione del congedo e, cioè, l’effetto che si produce rispetto al trattamento pensionistico e quello che riguarda invece il conseguimento del requisito per la progressione a fini economici e, quindi, i periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione economica. Questo esito sarebbe confermato, secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa.

10/03/2013

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