Pubblico impiego: dipendenti turnisti e diritto al buono pasto.
Corte di Cassazione, sentenza 32113 del 2022.
La Corte d'appello di Caltanisetta, a conferma della sentenza del Tribunale di Gela, ha negato in capo a diversi dipendenti turnisti dell'Azienda Sanitaria Provinciale, con mansioni di infermieri, il diritto a beneficiare, per il periodo 2001/2010, dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo (nelle fasce orarie 07/14, 14/21 e 21/07) eccedente le sei ore, sul presupposto che costoro non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa al di fuori dell'orario di lavoro, con interruzione del turno per la pausa pranzo e il prolungamento dello stesso per una durata pari all'operata interruzione e della non monetizzabilità del pasto.
I lavoratori hanno promosso ricorso per cassazione, accolto dalla Suprema Corte.
Ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, si ritiene coessenziale alle particolari condizioni di lavoro di cui all'articolo 29 del contratto collettivo del comparto Sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Il diritto alla mensa di cui all’articolo 29 del Ccnl integrativo sanità del 20 settembre 2001 è collegato al diritto alla pausa. Il D.lgs. 66/2003 stabilisce che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Non può attribuirsi rilievo alla circostanza che i lavoratori non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa fuori dell'orario di lavoro.
La Suprema Corte ha, pertanto, accertato, il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, e statuito che il pasto non è monetizzabile ai sensi della disciplina vigente.
12 dicembre 2022