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Pubblico impiego: differenze retributive dovute ad inquadramento in un livello superiore. Vittoria in Corte di Appello per lo Studio Legale Carozza.

Corte di Appello di Napoli, sentenza 1885 del 2020.

La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nei confronti di una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto il ricorso di un lavoratore il quale aveva richiesto l’inquadramento in un livello superiore previsto dal Ccnl di comparto con condanna al pagamento delle differenze retributive corrispondenti alla superiore qualifica.

Per il Ministero il giudice di prime cure aveva erroneamente riqualificato il lavoratore omettendo ogni considerazione sulla non operatività dell’articolo 2103 del Codice civile per lo specifico settore. Inoltre, con apposito motivo di gravame, il Ministero ha dedotto la non corretta valutazione della prova testimoniale nel corso del primo grado.

Per la Corte di Appello il fondamento del diritto al riconoscimento della maggiore retribuzione in corrispondenza dell’esercizio di mansioni superiori nell’ambito del pubblico impiego ha fondamento anche nel decreto legislativo 165/2001. È riconosciuto per il periodo di effettiva adibizione a mansioni superiori il diritto al corrispondente trattamento economico sia nel caso di assegnazione legittima sia nel caso di assegnazione nulla.

Il giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui le dette mansioni si articolano e operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando che l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori abbia comportato anche l’assunzione delle responsabilità e dell’autonomia propria della qualifica rivendicata.

Nel caso in esame, dunque, per la Corte di Appello il giudice di primo grado ha correttamente accolto la domanda del lavoratore perché è stato provato lo svolgimento di mansioni di livello superiore, nello specifico di funzionario informatico. L’interessato, infatti, ha assunto autonomia decisionale e responsabilità nello svolgimento dei compiti e nel raggiungimento dei risultati proprie della qualifica rivendicata dal momento in cui ha assunto l’incarico di responsabile del CED, ruolo che l’accordo collettivo integrativo concernente l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 2010 ricomprende nel profilo di funzionario informatico.

19 settembre 2020

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