Pubblico impiego: computo delle assenze per malattia del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
ARAN, orientamenti applicativi M_255 2016
Il ccnl integrativo del 16/5/2001 del ccnl del personale del comparto ministeri sottoscritto il 16/2/1999 prevede che i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno e che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
Per tempo il parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal ccnl, ivi comprese le assenze per malattia.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, trova applicazione un principio di riproporzionamento che, in relazione alle assenze per malattia, avrà ad oggetto tre elementi: il periodo massimo di conservazione del posto (periodo di comporto), il triennio di riferimento, entro il quale calcolare il predetto periodo di conservazione del posto ed i periodi di retribuzione intera e ridotta.
Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del periodo di comporto, vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa.
In relazione ai giorni festivi e non lavorativi, ricadenti in tale periodo, invece, l'ARAN ritiene applicabile la medesima presunzione di continuità, alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha già affermato che ai fini di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ove la disciplina contrattuale non contenga esplicite previsioni di diverso tenore, devono essere inclusi nel calcolo del periodo di comporto anche i giorni festivi o comunque non lavorativi (compresi quelli di fatto non lavorati, ad esempio per uno sciopero) che cadano durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico, operando una presunzione di continuità, in quei giorni, dell'episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa dell'assenza dal lavoro e del mancato adempimento della prestazione dovuta.
10 giugno 2016