Pubblico impiego: composizione del collegio competente in materia disciplinare.
Corte di Cassazione, sentenza 8245 del 2016.
La Corte di Appello di Milano dichiarava la nullità del licenziamento disciplinare intimato dal Ministero dell’Istruzione ad un lavoratore in quanto adottato all'esito d’un procedimento disciplinare viziato dal fatto che l'Ufficio per esso competente aveva provveduto all'audizione del lavoratore solo con due dei tre componenti dell'ufficio medesimo.
La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha ricordato che la questione se sia sempre necessaria la partecipazione di tutti i componenti d'un organo collegiale per la validità delle relative deliberazioni va risolto caso per caso, non potendosi al riguardo trarre dall'ordinamento un principio generale.
L'articolo 55 del d.lgs. 165/2001 si limita a stabilire che ciascuna amministrazione individui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento.
Nel caso affrontato, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ha una composizione collegiale di tre membri e soltanto l'audizione del lavoratore è avvenuta da parte di due soli componenti dell'Ufficio medesimo, mentre l'irrogazione della sanzione espulsiva è stata adottata dal collegio composto nella sua interezza.
Neppure qualificare l'Ufficio disciplinare come collegio perfetto gioverebbe comunque al lavoratore, secondo la Cassazione. La necessaria presenza di tutti i membri della commissione concerne solo le attività valutative e deliberative vere e proprie (rispetto alle quali sussiste l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il proprio contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale) e non anche quelle preparatorie, istruttorie o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso.
L'audizione dell'incolpato è attività istruttoria che ben può essere, poi, oggetto di verifica a posteriori da parte del plenum del collegio.
Nel caso in oggetto il carattere pluripersonale dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è stato rispettato (all’audizione del lavoratore incolpato erano presenti due dei tre componenti l'ufficio).
Rilevante, secondo la Cassazione, è che l’atto terminale del procedimento sanzionatorio venga adottato dall'ufficio nella sua completa composizione.
2 maggio 2016