Pubblico impiego: all'annullamento in autotutela del concorso consegue la nullità del contratto di lavoro.
Corte di Cassazione, sentenza 21528 del 2019.
La Corte di Appello di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva disatteso l’azione da lui proposta e finalizzata a far accertare l’illegittimità della sua retrocessione alla posizione di provenienza, disposta dal Comune di Cattolica in ragione dell’annullamento in autotutela del concorso svolto per la copertura di un posto dirigenziale.
La Corte di Appello riteneva che la revoca in autotutela del provvedimento definitorio del concorso fosse in sé legittima, poiché la procedura era stata riservata esclusivamente al personale interno, in violazione delle norme in merito.
La Corte di Appello negava che si potesse parlare di inadempimento, ma semmai di responsabilità precontrattuale, riscontrando però come i danni lamentati risultassero non provati, sia sotto il profilo dell’impoverimento professionale, avendo il lavoratore continuato a svolgere altri incarichi a termine, sia sotto il profilo del pregiudizio all’immagine, non fondandosi la revoca su ragioni di ordine soggettivo e risultando infine del tutto generiche le allegazioni in punto di danno morale soggettivo.
La determina dirigenziale di annullamento del concorso interno da cui era poi scaturito il contratto di lavoro con l’interessato era da ritenersi legittima, per irregolarità del concorso in quanto destinato solo a personale interno in contrasto con i principi ribaditi dal D.Lgs. 387/1998 e D.Lgs. 165/2001.
L’annullamento dei provvedimenti di selezione da cui dipende il contratto di lavoro poi in base ad essi stipulato, è causa di nullità, per venir meno dell’inderogabile presupposto dell’assunzione sulla base di valido concorso.
Non essendovi questione sulla legittimità della delibera di annullamento del concorso, va dunque da sè che il Comune ha provveduto in modo del tutto legittimo a prendere atto del verificarsi di una ragione di nullità consequenziale del contratto di lavoro che su tale poi rimossa delibera giuridicamente si fondava.
Nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dalle leggi, la mancanza o l’illegittimità delle procedure vincolate si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità. L’amministrazione è tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge e può fare unilateralmente valere tale nullità. Anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l’esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici. Il legittimo annullamento in autotutela del concorso interno sulla cui base era stato poi stipulato il contratto di lavoro, consente alla Pubblica Amministrazione di considerare caducato il rapporto di lavoro e di non darvi ulteriore esecuzione.
L’eventuale responsabilità della Pubblica Amministrazione per l’accaduto non ha natura contrattuale, trattandosi semmai di una tipica fattispecie di responsabilità precontrattuale (e dunque extracontrattuale) ex articolo 1338 codice civile, per avere la Pubblica Amministrazione, attraverso l’indizione di un concorso illegittimo e la successiva stipula in base ad esso di un contratto di lavoro nullo, leso l’affidamento altrui.
Dalla mancata esecuzione del contratto non deriva di per sè il diritto dell’interessato al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perdute, spettando viceversa al medesimo dimostrare l’esistenza di danni, non estesi all’interesse positivo all’adempimento contrattuale.
23 ottobre 2019