Pubblico impiego, abuso di contratti a termine e danno da risarcire.
Sezioni Unite, sentenza 5072 del 2016.
Nel pubblico impiego un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione di legge non è suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato; in capo al lavoratore sussiste solo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
La legge, però, non ha individuato i criteri per la determinazione del danno occorso al lavoratore. Su tale tema si sono manifestate opzioni interpretative difformi, nell’individuazione del criterio di liquidazione del danno.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per offrire un criterio univoco di determinazione del danno.
La fattispecie omogenea, coerente e contigua, è quella che prevede, per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato, che il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 legge della legge 604/1966 ovvero al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.
La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, è proprio in questa agevolazione della prova: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto.
La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela la cui mancanza esporrebbe la norma interna ad essere in violazione della direttiva europea sui contratti a termine che impone di adottare misure idonee a prevenire gli abusi.
Il diverso richiamo alla disciplina del licenziamento illegittimo è incongruo perché per il dipendente pubblico a termine non c'è la perdita di un posto di lavoro.
18 aprile 2016