Pubblica Amministrazione: infortunio sul lavoro e responsabilità del sindaco.
Corte di Cassazione, Sezione Penale, Sentenza 22415 del 2015.
La Corte di Appello di Milano confermava decisione di responsabilità di un Sindaco di un Comune del delitto di lesioni personali per gravi danni occorsi ad un messo comunale.
L’addetto all'Ufficio Messi e Notificazioni il giorno dell'infortunio avrebbe dovuto archiviare alcuni documenti, da collocare sulla sommità degli armadi, ormai incapienti, ad un'altezza superiore a due metri da terra; aveva, quindi, utilizzato una scala in dotazione all'Ufficio; si trattava di una scala portatile in alluminio a due tronchi, che il dipendente non aveva, però, potuto aprire in considerazione dell'esiguità dello spazio intercorrente tra gli armadi e le scrivanie e che aveva, dunque, appoggiato chiusa all'armadio; salito sulla scala, questa era scivolata lateralmente facendo così cadere il lavoratore di schiena.
La Suprema Corte ha confermato la statuizione di condanna.
A norma del D.Lgs. 81/2008 per datore di lavoro si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
L'individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l'attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico. Nelle pubbliche amministrazioni, in altre parole, l'attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall'organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza. Sono gli organi di direzione politica che devono procedere all'individuazione, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici, non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica. La conseguenza della mancata indicazione è la conservazione in capo all'organo di direzione politica della qualità di datore di lavoro. Agli organi di direzione politica del Comune (Sindaco e Giunta Comunale) sono attribuiti in via originaria anche i poteri di sovrintendere alle scelte di gestione e direzione amministrativa, con il conferimento di tutti i poteri conseguenti.
In tema di norme per la prevenzione degli infortuni, la normativa vigente esclude, in altre parole, che si possa ascrivere al Sindaco, anche se di un Comune di modeste dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche, quando risulti individuato il dirigente con qualifica di datore di lavoro.
Tra le regole inerenti ai compiti datoriali non delegabili, invece, rientra l'obbligo di stilare il documento di valutazione dei rischi a norma del D.Lgs. 81/2008, la cui inadeguata elaborazione costituisce, appunto, il presupposto sul quale si è fondata l'affermazione di responsabilità del Sindaco.
Nel caso affrontato, gli organi di vertice dell'amministrazione comunale (Sindaco e Giunta Comunale) avevano individuato i dirigenti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro. Tuttavia, l'attività la cui omissione aveva nel caso concreto contribuito al verificarsi dell'infortunio, ossia l'omessa redazione di un adeguato e completo documento di valutazione dei rischi, non era delegabile e si era, per tale motivo, conservata in capo all'organo di direzione politica la posizione di garanzia.
31 agosto 2020