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Pubblica amministrazione ed utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio.

Consiglio di Stato, sentenza 1034 del 2016.

Il Comune di Rodigo decideva di gestire con propri mezzi e personale il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati. Per integrare la dotazione di personale a disposizione degli uffici, il Comune disponeva l’acquisto di vouchers per lavoro occasionale

Una società interessata ad effettuare il servizio per il Comune lamentava il ricorso illegittimo all’istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 276/2003.

La forma del lavoro accessorio, inizialmente delineata per consentire forme di occupazione di carattere occasionale in favore di lavoratori cosiddetti marginali, ha conosciuto nel corso del tempo un’estensione del relativo campo di applicazione sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo. Le prestazioni di lavoro accessorio tramite voucher possono essere svolte da un’amplissima categoria di potenziali prestatori.

Il Consiglio di Stato ha osservato che il ricorso a tale tipologia di prestazione è consentita anche alle amministrazioni pubbliche, sia pure nei limiti previsti ovvero nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Nel caso affrontato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Comune di Rodigo non ha violato i limiti e le condizioni legittimanti e che, quindi, ha operato un ricorso men che legittimo all’istituto del lavoro accessorio.

D'altronde, quand’anche fosse dimostrata la violazione da parte del Comune delle prescrizioni e dei limiti di ricorso all’istituto del lavoro accessorio, ciò potrebbe rilevare ai fini delle conseguenze previste dalla disciplina lavoristica, ma non rappresenterebbe di per sé una circostanza idonea a determinare la radicale illegittimità del contestato modello di internalizzazione del servizio.

4 aprile 2016

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