Articolo

Principio del ne bis in idem per il procedimento disciplinare.

Corte di Cassazione, sentenza 24752 del 2017.

La Corte di Appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’impugnativa del licenziamento disciplinare proposta da un dipendente nei confronti di Poste Italiane.

La Corte territoriale condivideva l’iter argomentativo svolto dal primo giudice affermando che, con il contestato provvedimento espulsivo, la società aveva reiterato l’esercizio del potere punitivo in relazione a fatti già contestati e sanzionati con una precedente sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci, in tal guisa consumando un potere disciplinare che, una volta esercitato, non può essere nuovamente attivato per gli stessi fatti già sanzionati.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane. La società ha lamentato che nei precedenti gradi di giudizio non si è tenuto conto dell’elemento di novità apportato dal definitivo accertamento della responsabilità penale del dipendente, considerando violato nel caso di specie da parte di Poste Italiane. il divieto di ne bis in idem sull’inaccettabile assunto secondo cui i fatti materiali posti alla base del licenziamento per cui è causa sono gli stessi posti a base dei precedenti provvedimenti.

La Suprema Corte ha respinto gli argomenti proposti dalla società ed ha rigettato il ricorso.

L’avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito (in linea con quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di “ne bis in idem”), per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica.

Il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato.

15 gennaio 2018

 

 

 

Condividi questo articolo: