Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici
INAIL, Circolare n. 56/2013
Tra le prestazioni dell'Assicurazione Infortuni e Malattie Professionali vi sono le le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici e la la fornitura degli apparecchi di protesi. L'INAIL è tenuto a garantire, nei casi di infortunio e malattia professionale, le cure necessarie al recupero della capacità lavorativa.
Il D.Lgs. 81/2008 ha confermato il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psicofisica, senza oneri a loro carico.
Tale diritto è di derivazione costituzionale perché le cure essenziali al recupero dell'integrità psicofisica sono da annoverare tra i mezzi adeguati alle esigenze di vita che l'art. 38 della Costituzione impone di assicurare agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici.
L'Istituto deve tenere indenni gli infortunati e i tecnopatici dalle spese connesse alle cure necessarie al recupero dell'integrità psicofisica e, pertanto, deve sostenere l'onere delle prestazioni stesse ove non siano già assicurate dal sistema sanitario o erogate direttamente dall'INAIL. Devono essere rimborsate le spese per prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti, con la condizione che siano riconosciute necessarie dai medici dell'INAIL.
L'INAIL con la circolare 62/2012 ha definito l'ambito degli interventi e dei farmaci che devono essere garantiti con priorità, individuandole nei seguenti ambiti: Chirurgia, Ortopedia, Oculistica, Dermatologia, Neurologia e Psichiatria
Ai fini del rimborso delle spese sostenute durante il periodo di inabilità temporanea assoluta per gli infortuni e per le malattie professionali, l'assicurato deve produrre idonea prescrizione medica, nonché lo scontrino attestante l'acquisto del farmaco con indicazione del codice fiscale dell'assicurato medesimo e del codice ministeriale prodotto.
Il D.Lgs. 81/2008 fa tuttavia richiamo alla necessità di evitare “oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Con la circolare 56/2013 l'INAIL ha confermato che la data di decorrenza del diritto è quella di pubblicazione della circolare 62/2012 e cioè il 13 novembre 2012.
Il riferimento, ai fini della decorrenza del diritto, alla data del verificarsi dell’infortunio o di denuncia della malattia professionale potrebbe determinare disparità di trattamento tra assicurati per i quali l’evento lesivo si sia verificato successivamente alla suddetta data e assicurati per i quali l’evento sia occorso precedentemente.
L'Istituto ha dunque disposto, con il recente provvedimento, che, ferma restando la data del 13 novembre 2012, le richieste di rimborso potranno essere prese in considerazione a prescindere dalla data del verificarsi dell’evento, a condizione che i richiedenti si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta alla data del 13 novembre 2012 e che le date della prescrizione medica del farmaco e dello scontrino fiscale, comprovante l’acquisto del farmaco stesso, ricadano in tale periodo o in eventuale periodo di ricaduta in temporanea, relativi all’evento indennizzato.
09/12/2013