Prestazioni per i malati di mesotelioma non professionale ed i loro eredi.
Ministero del Lavoro, decreto 20 aprile 2018.
La legge 244/2007 ha istituito presso l'INAIL un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le persone che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax, e in caso di premorte in favore degli eredi.
Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.
Il Fondo, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del D.P.R. 124/1965, o della maggiorazione di contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto ai sensi della legge 257/1992, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha sostenuto che l’istituzione del Fondo non implica l’esclusione di alcuno degli altri diritti stabiliti dall’ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro l’esposizione all’amianto, ne che possa opporsi alcuna compensazione o calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal predetto Fondo e il diritto al risarcimento del danno spettante alle stesse vittime.
La legge ha previsto che l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del Lavoro con decreto ha, quindi, provveduto alla determinazione della misura e modalità di accesso alla prestazione, a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi per il triennio 2018-2020
L’INAIL, nel rispetto del limite di spesa, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione una tantum pari a euro 5.600,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
La prestazione assistenziale per i soggetti deceduti per mesotelioma è riconosciuta anche a favore degli eredi e ripartita tra gli stessi ed è pari anch’essa a euro 5.600.00, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
I soggetti che intendono accedere alla prestazione possono presentare istanza all’INAIL su apposita modulistica resa disponibile dall’Istituto. L’esposizione familiare deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia medesima. Unitamente all’istanza deve essere trasmessa la documentazione sanitaria attestante la patologia mesoteliomica e contenente la data della prima diagnosi, ai fini della compatibilità dei periodi di esposizione, familiare o ambientale, all’amianto con l’insorgenza della patologia stessa.
L’INAIL, all’esito dell’esame dell’istanza ritenuta accoglibile, eroga in un’unica soluzione la predetta prestazione assistenziale entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza medesima. Qualora l’INAIL accerti l’incompletezza dell’istanza o della documentazione probante invita il richiedente a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di quindici giorni.
L’istanza deve essere prodotta da uno solo degli eredi beneficiari all’INAIL entro novanta giorni dalla data del decesso del de cuius, su apposita modulistica messa a disposizione dall’Istituto, corredata dalla delega degli altri eredi, dalla documentazione amministrativa e sanitaria, nonché di quella probante il decesso per mesotelioma e dalla scheda di morte Istat.
Anche la prestazione assistenziale a favore degli eredi è corrisposta da parte dell’INAIL in un’unica soluzione entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa della documentazione.
14 luglio 2018