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Prestazioni invalidità civile: arretrati e criterio di competenza.

INPS, messaggio 3098 del 2017.

In materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la normativa vigente (articolo 35 del decreto legge 207/2008) prevede che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1388/1971.

La circolare INPS 126/2010 opera una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile.

Per la prima tipologia di prestazione la circolare, in coerenza con l’articolo 3 della legge 335/1995, precisa che, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applica il criterio di competenza.

Per le prestazioni di invalidità civile, invece, stabilisce, che, per la determinazione del limite reddituale, si debbano computare tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa).

Su questo ultimo aspetto è sorto un contenzioso giudiziario, nel quale l’INPS è risultato soccombente. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 12796 del 2005) hanno statuito che nei casi in cui l'erogazione di benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito (eccettuati quelli in cui sia prevista un'esplicita esclusione da specifiche norme di legge, come nel caso dell'assegno sociale), la determinazione di tale limite si effettua considerando anche gli emolumenti arretrati percepiti in ritardo e soggetti a tassazione separata, ma non nel loro importo complessivo (criterio di cassa), bensì nelle quote maturate per ciascun anno di competenza.

L’INPS ha, allora, disposto che nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.

Di conseguenza l'INPS ha invitato le sedi, in fase di acquisizione dei redditi, a ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.

Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del messaggio e con particolare riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento esposto dalla Corte di Cassazione, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame l'INPS ha invitato le sede ad adottare provvedimenti di accoglimento delle domande.

 

27 settembre 2017

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