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Prestazioni di invalidità ed inabilità civile: si deve far riferimento alla base imponibile ai fini IRPEF.

Corte di Cassazione, sentenza 21529 del 2016.

La Corte d'appello di Catanzaro rigettava una domanda di pensione di inabilità perché i redditi dell'interessato al lordo delle deduzioni previste dall'articolo 10 del TUIR, superavano i limiti previsti per poter accedere al beneficio oggetto di causa.

Della questione veniva investita la Cassazione.

L'articolo 14 septies del D.L. 663/1979 prevede che il reddito da considerare in tema di provvidenze in tema di invalidità civile è quello calcolato agli effetti dell'IRPEF e precisa che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 118/1971, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

L'articolo 26 della legge 153/1969 fa poi riferimento al reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione degli assegni familiari e del reddito della casa di abitazione.

La Suprema Corte ha ritenuto che il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d' invalidità civile è quello imponibile e cioè, secondo la formulazione dell'articolo 3 del TUIR, la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali), e non il reddito lordo comprensivo dei detti oneri.

Nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione. In tale sistema, è infatti lo stesso legislatore che ha escluso dal reddito computabile gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.

E' poi proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, che impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità. Nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona e la sua capacità contributiva.

Quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente.

Il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all'articolo 12 della legge 118/1971, deve essere, dunque, calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR.

 

16 maggio 2017

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