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Prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di vittime di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali.

INAIL, circolare 7 del 2017.

La legge di stabilità 2016 ha istituito un Fondo in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 257/1992.

Il Fondo ha lo scopo di coprire le spese relative al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, giudizialmente accertato, dovuto agli eredi delle vittime dell’amianto per attività svolte nei porti italiani.

Hanno diritto alla prestazione del Fondo gli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 257/1992, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva.

Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi come individuati dal codice civile.

Sono considerate operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. La legge fa, inoltre, riferimento ai servizi portuali definendoli come quelli relativi a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. Le prestazioni del Fondo debbano essere erogate anche nelle ipotesi in cui il lavoratore deceduto sia stato adibito, oltre che alle operazioni portuali strettamente intese, anche ai servizi portuali complementari ed accessori.

L'INAIL ritiene che il diritto alla prestazione possa essere esercitato anche dagli eredi di lavoratori non soggetti all'obbligo assicurativo.

Ulteriore requisito per l’accesso alla prestazione è che l’Autorità giudiziaria abbia stabilito con sentenza esecutiva e, dunque non necessariamente passata in giudicato, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, nei confronti degli aventi diritto.

La prestazione economica ha natura risarcitoria essendo destinata a concorrere al pagamento, in favore dei beneficiari, della somma giudizialmente accertata per risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale così come liquidata in sentenza.

L’importo della prestazione è stabilito annualmente, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto dei limiti di spesa

 

07 marzo 2017

 

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