Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche.
INPS, circolare 94 del 2017.
La legge 335/1995 ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici operando la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni. La legge ha stabilito, altresì, che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall’Istituto.
Tali disposizioni si applicano anche alla contribuzioni di pertinenza delle Gestioni pensionistiche pubbliche; pertanto, tali contribuzioni sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale.
Con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, la legge 610/1952 stabilisce che, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio in data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, la sistemazione dell’iscrizione con recupero dei relativi contributi viene limitata soltanto ai servizi prestati nell’ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell’avvenuto versamento dei contributi.
Tale disposizione esclude espressamente dal suo campo di applicazione la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti elementari e degli asili, i cui iscritti sono successivamente confluiti in parte nella CTPS e in parte nella CPI.
La legge 610/1952 non è, altresì, applicabile agli iscritti alla CTPS, istituita ex novo con la legge 335/1995, quale gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato e alle altre categorie di personale i cui trattamenti sono posti a carico del bilancio statale.
Per le casse CPDEL, CPS e CPUG emergono due profili peculiari.
Da un lato, infatti, rimane fermo l’univoco termine prescrizionale quinquennale introdotto dalla legge 335/1995.
Dall’altro, la legge 610/1952 prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.
Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra INPS ed Amministrazioni datrici di lavoro.
Per i lavoratori pubblici iscritti alla CTPS e alla CPI, si applicano le disposizioni vigenti in materia per l’AGO, con le note conseguenze che tale disciplina comporta in termini di non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, se prescritti.
Il termine di prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall’ex Inpdap, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce).
In caso di mancato assolvimento degli obblighi contributivi e di decorso del termine di prescrizione quinquennale, il diritto a riscuotere la contribuzione si estingue e l’Istituto è impossibilitato a riceverla anche se l’adempimento avvenga in via spontanea da parte del debitore.
Per ciò che concerne, in particolare, le contribuzioni dovute alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, gli enti datori di lavoro sono tenuti a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, spettante per i periodi di servizio utile prestato dal lavoratore e non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione; la quantificazione del predetto onere avverrà secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia. L’onere del trattamento di quiescenza relativo ai periodi di servizio per i quali sia stato tempestivamente effettuato il versamento della relativa contribuzione è a carico dell’INPS.
Per ciò che concerne, invece, la CPI e la CTPS, la non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento di contributi, comportano l’applicazione dell'istituto della rendita vitalizia e della facoltà ivi prevista per il datore di lavoro di sanare gli effetti pregiudizievoli cagionati al lavoratore con l’omissione del versamento di contribuzione, ormai prescritta, richiedendo la costituzione di una rendita vitalizia. Per queste gestioni pensionistiche pubbliche l’aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore, con conseguente liquidazione del trattamento di quiescenza spettante, avverrà solo in seguito al versamento da parte del datore di lavoro pubblico della riserva matematica.
26 giugno 2017