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Prepensionamento dei pubblici dipendenti

Ministero Funzione Pubblica, circolare n. 4 del 2014 INPS, messaggio n. 4832 del 2014

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha una circolare di indirizzo in merito all’istituto del prepensionamento. In caso di soprannumero o di eccedenze di personale, nella pubblica amministrazione è possibile utilizzare il prepensionamento, per coloro che hanno maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma Fornero.
Il Ministero specifica che si intende per: "soprannumerarietà" la situazione per cui il personale in servizio supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o le aree ; per "eccedenza" la situazione per cui il personale in servizio supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o profili professionali; per "esubero" la individuazione nominativa del personale soprannumerario o eccedentario; per "prepensionamento" la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche individuato in esubero, per il quale è prevista la ulteriore attività (fino al 31 dicembre 2016) delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma del 2011, esclusivamente a favore di tale personale.
Le procedure che le pubbliche amministrazioni devono seguire nei casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero sono definite  d.lgs. 165/2001 e dal d.l. 95/2012.
Nei casi in cui i processi di riorganizzazione degli uffici comportino l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione alle Organizzazioni Sindacali e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per avviare i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità.
Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni possono  risolvere il rapporto  lavoro  con  un  preavviso  di  sei  mesi.   In subordine, l'amministrazione verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. E' anche possibile la ricollocazione presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della regione.
Nel caso in cui l'amministrazione, ritenga di ricorrere alle misure previste del prepensionamento, essa dovrà effettuare una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi applicati prima dell'entrata in vigore del d.l. 201/2011  o che li possano conseguire per maturare la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2016.
Rispetto a tali posizioni, l'amministrazione dovrà chiedere all'INPS la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza.
Solo dopo aver acquisito la certificazione, l'amministrazione potrà procedere, nei limiti del soprannumero, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenuto conto del regime delle decorrenze, nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti.
Trascorsi novanta giorni dalla informativa data alle Organizzazioni Sindacali, l'amministrazione che non assorbe le eccedenze con il pensionamento ordinario o con il prepensionamento o con le altre modalità previste colloca in disponibilità il personale.
Con messaggio recente, l’INPS ha poi fornito ulteriori chiarimenti, in particolare sulla certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza che l’Amministrazione deve chiedere.
La certificazione del diritto deve essere richiesta in tutti i casi di prepensionamento, ossia nei casi in cui, in virtù dell’esubero individuato, l’accesso al pensionamento è consentito con i requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 201/2011 e a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico sia entro il 31 dicembre 2016.
L'INPS precisa che per rispettare la data di decorrenza del 31 dicembre 2016, il diritto con il  sistema delle quote deve tener conto del regime delle decorrenze di cui alla legge 122/2010 (12 mesi di finestra mobile) laddove nell’ipotesi del raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni (rectius 39 anni, 11 mesi e 16 giorni) è necessario altresì considerare l’integrazione introdotta dalla legge 111/2011 (posticipo della finestra mobile di ulteriori 1, 2 o 3 mesi in relazione alla maturazione della massima anzianità contributiva rispettivamente nell’anno 2012, 2013 o 2014).
Entro 30 giorni dall’invio degli elenchi del personale delle Amministrazioni, l’INPS dovrebbe rilasciare le certificazioni o richiedere le informazioni utili per il completamento della posizione.

03/06/2014

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