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Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore.

INPS, circolare 39 del 2017.

La legge 232/2016 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo per le imposte sui redditi, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti seguenti: residenza in Italia; cittadinanza italiana o comunitaria; essere cittadina non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria; essere cittadina non comunitaria ma in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: compimento del 7° mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva; affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS.

 

20 aprile 2017

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