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Possibilità di richiedere l’erogazione del TFR ad integrazione della paga

Presidenza del Consiglio, decreto n.29 del 2015.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le norme attuative in ordine alla facoltà di richiedere l’erogazione del TFR ad integrazione della paga, per il periodo che va dal 1 Marzo 2015 al 30 Giugno 2018.
Possono optare per tale scelta i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno sei mesi.
Sono esclusi da questa possibilità i lavoratori agricoli, domestici, di aziende sottoposte a procedure concorsuali, delle aziende dichiarate in crisi, delle aziende in CIGS o CIG in deroga, per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevede l’accantonamento del TFR presso soggetti terzi o che hanno indirizzato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento.
Il decreto contiene il modello per l'istanza di pagamento mensile da compilare, sottoscrivere e trasmettere al datore di lavoro.
Accertato il possesso dei requisiti dell'interessato, l’erogazione deve avvenire dal mese successivo a quello della richiesta e sino al periodo di paga in scadenza il 30 giugno 2018 o quello in cui si verifica la  eventuale antecedente risoluzione del rapporto.
Il lavoratore, quando ha manifestato la volontà di riscuotere il TFR in busta paga, non può revocare l’opzione fino al 30 giugno 2018.
La quota di TFR erogata mensilmente in busta paga è assoggettata a tassazione ordinaria e non a tassazione separata, fa cumulo con gli ulteriori redditi percepiti dal lavoratore nell’anno ma non è imponibile a fini previdenziali. Essa rientra nella base di calcolo delle detrazioni IRPEF spettanti e nella base di computo degli assegni per il nucleo familiare.
E' previsto l’accesso ad un finanziamento bancario assistito da garanzie riservato ai datori di lavoro con meno di 50 addetti.
I datori di lavoro, inoltre, dovranno integrare le denunce contributive sulla base delle istruzioni dell'INPS.

23/03/2015

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