Possibilità di concordare il termine di preavviso dal recesso del rapporto.
Corte di Cassazione, sentenza 4991 del 2015.
La Corte d'appello di Palermo rigettava la domanda di un dipendente del Credito Emiliano volta a sentir dichiarare l'invalidità dell'accordo individuale sottoscritto, con il quale si era prorogato da 1 a 18 mesi il periodo di preavviso.
La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha ribadito che l'inderogabilità riguarda solo l'obbligatorietà del preavviso e non anche la sua durata.
Ammessa dalla Legge la disciplina da parte della contrattazione collettiva della durata del preavviso, non può che affermarsi la legittimità della disciplina individuale alla quale la contrattazione collettiva faccia rinvio per la regolamentazione della durata del preavviso.
Nel rapporto di lavoro dipendente, il preavviso si pone come condizione di liceità del recesso, la cui inosservanza è sanzionata dall'obbligo di corrispondere da parte del recedente una indennità sostitutiva; esso non può essere preventivamente escluso dalla volontà delle parti né essere limitato nella sua durata rispetto a quello fissato dalla contrattazione collettiva; è lecito invece, mediante accordo individuale, pattuirne una maggior durata giacche tale pattuizione può giovare al datore di lavoro, come avviene nel caso in cui non è agevole la sostituzione del lavoratore recedente, ed è favorevole a quest'ultimo che resta avvantaggiato dal computo dell'intero periodo agli effetti della indennità di anzianità, dei miglioramenti retributivi e di carriera e dal regime di tutela della salute.
Il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso. Non contrasta con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima.
La pattuizione individuale di una più ampia durata del preavviso a fronte di vantaggi per il lavoratore è legittima ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo.
La Corte di Cassazione ha, dunque, rigettato il ricorso del lavoratore.
22/06/2015