Articolo

Plurime menomazioni e valutazione complessiva del danno biologico. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 2762 del 2017.

Un operaio alle dipendenze di un Comune veniva impiegato in compiti di pulizia e manutenzione.

Nell'ambito del proprio lavoro, l'interessato subiva tre infortuni, a seguito dei quali l’INAIL aveva riconosciuto diversi periodi di inabilità temporanea assoluta, con postumi residui a carattere permanente.

Il lavoratore proponeva richiesta di revisione che, tuttavia, veniva rigettata dall'INAIL.

L'interessato si rivolgeva all'INAS CISL di Caserta. Il Patronato affidava il lavoratore alle cure dell'avvocato Domenico Carozza.

Veniva, dunque, promosso ricorso giudiziario per contestare la percentuale di invalidità nella misura riconosciuta dall’INAIL e per ottenere il riconoscimento dei postumi invalidanti in misura idonea alla condanna dell’INAIL alla costituzione della rendita relativa ed al pagamento dei ratei maturati.

L’INAIL si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda del lavoratore.

L’articolo 13 del D.Lgs. 38/2000 prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell’INAIL, fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione; le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione; le menomazioni pari o superiori al 16% danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall’infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.

Il Tribunale ha accertato che il lavoratore interessato aveva subito tre infortuni sul lavoro, verificatisi in tempi diversi, che hanno determinato invalidità plurime e policrone. Il primo ed il terzo infortunio hanno determinato lesioni concorrenti ovvero lesioni che hanno interessato parti distinte di uno stesso arto o organo. Viceversa, il terzo infortunio in ordine cronologico ha interessato un diverso organo.

In tali casi, la letteratura scientifica ritiene che il grado di riduzione dell’attitudine al lavoro debba essere valutato complessivamente, tenuto conto di quanto, in conseguenza dell’infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l’attitudine al lavoro.

Nel caso in esame venivano in rilievo, dunque, plurime menomazioni coesistenti.

Il Consulente Tecnico di Ufficio, applicando i criteri di valutazione accreditati dalla letteratura scientifica, ha accertato che il lavoratore è affetto dalle patologie che, complessivamente valutate, determinano una inabilità permanente parziale rispetto alla sua capacità lavorativa generica valutabile nella misura del 16 %: superiore a quella riconosciuta dall'INAIL e sufficiente per la configurazione del diritto alla rendita.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, dunque, accolto il ricorso, ha dichiarato che la capacità lavorativa dell'interessato è ridotta nella misura del 16% ed ha condannato l’INAIL al pagamento della rendita corrispondente, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa.

12 marzo 2018

Condividi questo articolo: