Piante organiche del personale: sancito il diritto d’accesso dell'Organizzazione Sindacale
Consiglio di Stato, sentenza n. 4877 del 2013.
Una Organizzazione sindacale chiedeva alla Consob di accedere a tutti gli atti e i documenti del procedimento relativo all’iter decisionale inerente la definizione della pianta organica. L'Organizzazione Sindacale domandava, in particolare, di avere copia dei relativi verbali delle riunioni di Commissione, dei documenti predisposti a supporto delle decisioni, della discussione avvenuta in seno alla Commissione in merito alle osservazioni ed alle richieste avanzate, di ogni elemento inerente le variazioni apportate in sede di approvazione dell’ipotesi di pianta organica e di ogni altra documentazione utile a chiarire la congruità delle decisioni con i principi generali dell’ordinamento e con il quadro giuridico di riferimento.
La predetta domanda veniva respinta dalla Consob con apposito con provvedimento.
Tale atto veniva impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Il Tribunale amministrativo rigettava il ricorso.
Veniva, dunque, investito della questione il Consiglio di Stato.
L’art. 22 della legge 24/1990 prevede che il diritto di accesso deve essere riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte affermato che sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione.
Le Organizzazioni sindacali sono, pertanto, legittimate ad agire a tutela sia degli interessi delle stesse sia degli interessi degli appartenenti alla categoria rappresentata.
Nel caso sottoposto al Consiglio di Stato, l'Organizzazione sindacale, aveva agito, mediante la domanda di accesso, a tutela delle proprie prerogative.
L’articolo 24 delle legge 241/90 prevede che il diritto di accesso sia escluso nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
La pianta organica, secondo il Consiglio di Stato, avrebbe un contenuto collettivo e non astratto e non potrebbe essere inclusa nella categoria degli atti amministrativi generali per cui è escluso il diritto di accesso.
Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, anche qualora si volesse ritenere che la pianta organica rientri nella categoria degli atti amministrativi generali, l’accesso dell'Organizzazione Sindacale dovrebbe essere essere ugualmente consentito.
L’art. 24 della legge 241/90, infatti, sottrae tale tipologia di atti dall’accesso perché sono normalmente previste particolari norme che ne regolano la formazione.
Il sistema di formazione della pianta organica non prevede, invece, disposizioni che assicurino un livello di tutela adeguato. Neanche il diritto all’informativa riconosciuto all'Organizzazione Sindacale assicura la possibilità di avere visione anche del contenuto degli atti che hanno condotto alla formazione del provvedimento finale.
Secondo il Consiglio di Stato, pertanto, l'Organizzazione sindacale può anche in questo casi accedere alle informazioni ed ai documenti, ma è necessario che l’istanza sia finalizzata ad avere documenti specifici inseriti nel procedimento di formazione dell’atto.
18/04/2014