Personale della Polizia Municipale: non cumulabili le indennità di turno e quella per lavoro festivo.
Corte di Cassazione, sentenza 28259 del 2017.
La Corte d’appello di Firenze rigettava le domande avanzate da due dipendenti comunali, appartenenti al personale in servizio presso la Polizia Municipale, per ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità cui all’articolo 24 del ccnl di comparto (Trattamento per attività prestata in giorno festivo), in aggiunta alla specifica indennità di cui al precedente articolo 22 dello stesso ccnl (Turnazioni).
I dipendenti proponevano ricorso per cassazione.
La Suprema Corte richiamava il proprio consolidato orientamento secondo cui per i dipendenti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in funzione dell’esigenza di continuità del servizio (come accade per i dipendenti comunali appartenenti alla Polizia Municipale), ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come, ad esempio, in quella domenicale), deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell’articolo 22 del ccnl di comparto, con il compenso previsto dal successivo articolo 24 dello stesso contratto (Trattamento per attività prestata in giorno festivo).
L’articolo 22 detta la speciale disciplina da applicare alle prestazioni rese, di regola e in via ordinaria, dai lavoratori turnisti, prevedendo per l’ipotesi di prestazione in giornata festiva infrasettimanale la compensazione del disagio con la maggiorazione della retribuzione. Tale speciale regime ha la sua ratio nel fatto che i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro possono essere chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro.
L’articolo 24 si applica, invece, alle situazioni nelle quali il lavoro non viene prestato entro il limite del normale orario di lavoro e quindi non riguarda i lavoratori turnisti, come si desume chiaramente dalla formulazione del testo della clausola contenuta nell’articolo ove si fa riferimento proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e gli si assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio.
In relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista: a) ha diritto alla maggiorazione di cui all’articolo 24 quando ciò si verifichi in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); b) ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all’articolo 24 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; c) ha diritto al solo compenso di cui all’articolo 22 per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.
Nel caso affrontato, i lavoratori non hanno rivendicato le maggiorazioni di cui all’articolo 24 del ccnl per prestazioni rese in giorno destinato a riposo settimanale, né hanno lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo o dedotto il superamento del normale orario di lavoro. I lavoratori hanno avanzato la propria rivendicazione per prestazioni lavorative rese in turno, nel normale orario di lavoro, solo perché coincidenti con giornate festive infrasettimanali, così intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni completamente diverse.
La Corte di Cassazione ha, dunque, rigettato i ricorsi dei lavoratori condannandoli al pagamento di oltre 8500 euro di spese legali.
10 aprile 2018