Personale ATA: abuso di contratti a termine e risarcimento del danno.
Corte Costituzionale, sentenza 187 del 2016.
La Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della normativa sulle supplenze del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario contenuta nella legge 124/1999.
La Corte Costituzionale ha deciso sulla scorta della pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ha stigmatizzato la normativa italiana in relazione all’Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza ragioni obiettive.
Quanto alle situazioni pregresse, la Corte Costituzionale ha distinto a seconda del personale interessato.
Per i docenti, il legislatore ha scelto la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla copertura dei posti. Esso è volto a garantire ai docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo la legge 107/2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie alle graduatorie a ai concorsi riservati.
In tal modo vengono attribuite serie possibilità di immissione in ruolo a tutto il personale interessato. La scelta è più avveduta, secondo la Corte, rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell’attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne.
Per il personale ATA, invece, non è previsto alcun piano straordinario di assunzione e, pertanto, nei suoi confronti deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, strumento del resto riconosciuto anche dalla stessa legge 107/2015.
La Corte Costituzionale ha concluso nel senso che lo Stato italiano si è reso responsabile della violazione del diritto dell’Unione Europea, ma anche che il conseguente illecito è stato cancellato con la previsione di adeguati ristori al personale interessato.
23 luglio 2016