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Per le dimissioni del lavoratore nel pubblico impiego contrattualizzato non occorre la convalida.

Corte di Cassazione, sentenza 14993 del 2021.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva respinto la domanda di una lavoratrice del Ministero dell’Istruzione intesa ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia delle dimissioni stante la non intervenuta accettazione.

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, che ha sostenuto anche l'applicabilità al pubblico impiego della Legge 92/2012 in ordine alla convalida delle dimissioni.

Per la Suprema Corte, essendo il rapporto di pubblico impiego privatizzato regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro e dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, non necessitando più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione. L'amministrazione non può rigettare l'istanza del dipendente di dimissioni, ma si deve limitare ad accertare che non esistano impedimenti legali alla risoluzione del rapporto. Proprio in ragione dell'effetto immediato di tali dimissioni, la successiva revoca è inidonea ad eliminare l'effetto risolutivo già prodottosi, restando però salva la possibilità, per le parti, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, di porre nel nulla le dimissioni con la conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso, con l'onere, in tal caso, di fornire la dimostrazione del raggiungimento del contrario accordo, a carico del lavoratore.

Per quanto concerne le norme della Legge 92/2012, assume peculiare rilievo il rinvio ad un successivo intervento normativo che ha demandato al Ministro della funzione pubblica il compito di assumere le iniziative necessarie per armonizzare la disciplina del pubblico impiego con la nuova normativa, pacificamente applicabile al solo impiego privato. In ragione di questo principio, quindi, per l'applicabilità all'impiego pubblico contrattualizzato della disciplina concernente la procedura di convalida delle dimissioni prevista dalla Legge 92/2012, occorre l'adozione di appositi provvedimenti attuativi per l'armonizzazione del lavoro privato con il lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

3 novembre 2021

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