Per la pensione di inabilità conta il reddito netto.
Corte di Cassazione, sentenza 21529 del 2016
La Corte di Appello di Catanzaro rigettava una domanda di pensione di inabilità perché i redditi dell'interessato, al lordo delle deduzioni previste dall'articolo 10 del TUIR, superavano i limiti previsti per poter accedere al beneficio.
Della controversia veniva investita la Cassazione.
Il decreto legge 663/1979 prevede che il reddito da considerare in tema di invalidità civile è quello calcolato agli effetti dell'IRPEF. Il decreto legge 76/2013 ha previsto che il limite di reddito per la pensione di inabilità è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF, con esclusione del reddito degli altri componenti del nucleo familiare.
La legge 153/1969, cui rimanda la legge 118/1971, fa riferimento al reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione degli assegni familiari e del reddito della casa di abitazione.
La questione è se il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d'invalidità civile è quello imponibile e cioè la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali), ovvero il reddito lordo, comprensivo di tali oneri.
La Cassazione ha ritenuto che debba essere preferita la prima soluzione.
Per la pensione di invalidità civile è lo stesso legislatore ha escluso dal reddito computabile gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.
E' poi proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, che impone di fare riferimento al reddito di cui il richiedente abbia effettiva disponibilità. Nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta e la sua capacità contributiva.
Il limite di reddito per conseguire la pensione di inabilità civile deve essere, dunque, calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR.
24 gennaio 2017