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Per l’iscrizione alla gestione commercianti occorrono i requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa autonoma.

Corte di Cassazione, sentenza 18331 del 2020.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un socio di una società a responsabilità limitata avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’opposizione ad avviso di addebito relativo a contributi pretesi dall’INPS per l’iscrizione alla gestione commercianti.

La Corte di Appello, in particolare, aveva ritenuto assolto l’onere di prova gravante sull’Istituto quanto alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione alla gestione commercianti in ragione delle dichiarazioni rese dal socio nel corso dell’accertamento ispettivo. Secondo i giudici dell’Appello le dichiarazioni dimostravano la partecipazione del socio all’attività aziendale in maniera continuativa e non occasionale, risultando irrilevante il fatto che lavorasse anche come lavoratore subordinato per altre società.

Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della norma che disciplina i requisiti richiesti per l’iscrizione alla gestione commercianti per avere la Corte di Appello ritenuto dimostrati i requisiti di abitualità e prevalenza del lavoro svolto in favore della società a responsabilità limitata sebbene il medesimo svolgesse lavoro subordinato regolarmente dichiarato e per il quale era corrisposta la contribuzione previdenziale. Il socio ha sostenuto che lo svolgimento di un lavoro subordinato risulti incompatibile con l’abitualità e prevalenza dell’attività svolta in favore della società di capitali.

La legge considera l’iscrizione alla gestione commercianti obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.

Per la consolidata giurisprudenza della Cassazione non è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza. Tali requisiti, necessari per l’iscrizione alla gestione commercianti e, quindi, fatti costituivi dell’obbligo contributivo, il cui onere di prova è a carico dell’INPS, devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto e non comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi dell’impresa. La nozione di prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità numerica, e presuppone una comparazione tra l’attività lavorativa svolta dal socio nell’ambito aziendale e quella dedicata ad ambiti esterni a quello aziendale. In tale comparazione, il giudice deve valutare qualsiasi attività lavorativa svolta dal socio in settori esterni a quello aziendale al fine di verificarne la prevalenza rispetto alla partecipazione al lavoro aziendale, rilevando a questo fine, ad esempio, lo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di un’altra impresa.

Ove risulti accertato il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze altrui, la stima del requisito della prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale non può ignorare il confronto delle due attività.

La Suprema Corte, nel caso affrontato, ha, pertanto ritenuto errata la valutazione della Corte di Appello, poiché nell’interpretare il requisito di prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale ha considerato ininfluente in astratto lo svolgimento contemporaneo di lavoro subordinato presso altra impresa.

2 gennaio 2021

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