Pensione di vecchiaia anticipata: corretto accertamento del requisito sanitario. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 1462 del 2023.
La pensione di vecchiaia ordinaria prevede la possibilità di lasciare il lavoro ad una determinata età anagrafica e con almeno un numero di contributi previdenziali versati. La normativa in materia stabilisce, però, delle eccezioni rispetto alle regole generali.
Tra le ipotesi speciali, vi è la pensione di vecchiaia anticipata, prevista dall’articolo , comma 8 del Decreto legislativo 503/1992, secondo cui la prestazione pensionistica può essere ottenuta alla presenza di alcuni requisiti, tra cui un minimo di 56 anni di età per le donne, 61 per gli uomini ed un minimo 20 anni di contributi. In tal caso è indispensabile, però, la presenza di un requisito sanitario: un’invalidità pensionabile almeno pari all’80%.
Una pensionata agiva in giudizio esponendo che di aver presentato domanda per l’attribuzione di pensione di vecchiaia in deroga ai limiti di età previsti dal Decreto legislativo 503/92 in quanto invalida in misura non inferiore all’80% e che l’INPS aveva rigettato la richiesta amministrativa in quanto non erano risultati stati patologici tali da ridurre nella misura prevista dalla legge la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alla sua attitudine.
L’interessata deduceva che gli stati patologici denunciati le davano, invece, diritto alla prestazione richiesta. La pensionata chiedeva al Tribunale di procedere con l’accertamento del requisito sanitario e di condannare l’INPS alla liquidazione in suo favore della pensione di vecchiaia a decorrere dalla domanda amministrativa. Si si costituiva in giudizio l’INPS il quale insisteva per il rigetto della pretesa della pensionata.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato.
Tra i requisiti che la legge contempla per il riconoscimento della prestazione, oltre a quello anagrafico e contributivo, vi è quello sanitario corrispondente ad un’invalidità pari o superiore all’80%. All’esito della disposta consulenza tecnica sono stati riscontrati stati patologici tali da determinare, in riferimento alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini della pensionata, un’invalidità pari all’ 80%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Il Giudice ha, dunque, ritenuto provato il requisito sanitario (invalidità dell’80%) così come richiesto dall’articolo 1 del Decreto legislativo 503/92.
Il Giudice ha ritenuto dimostrato, altresì, documentalmente il possesso da parte dell’istante dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla vigente normativa per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Il Tribunale ha, pertanto, riconosciuto il diritto della interessata alla pensione di vecchiaia con decorrenza dalla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento della provvidenza.
2 agosto 2023