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Pensione di reversibilità e requisito della vivenza a carico

Corte di Cassazione,  sentenza 26642 del 2014.

La Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'INPS a corrispondere ad un cittadino la pensione di reversibilità, con decorrenza dal mese successivo a quello della morte del padre.
L'INPS ricorreva per cassazione deducendo la insussistenza del requisito della vivenza a carico del genitore, condizione prescritta per il diritto alla prestazione in controversia insieme a quella della totale inabilità lavorativa.
Secondo la Corte di Cassazione, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile.
Il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione, per il riconoscimento del diritto del superstite alla pensione di reversibilità, non implica necessariamente che il mantenimento di quest'ultimo sia stato esclusivamente a carico del titolare medesimo, essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo, perché inidoneo a garantire il suo sostentamento; nell'ipotesi di convivenza dei due soggetti, occorre quindi accertare in concreto se l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite.
Dalla documentazione in atti risultava che il soggetto interessato non aveva prodotto redditi, era inoccupato ed aveva sempre coabitato con il genitore; quest'ultima circostanza, unitamente all'assenza di autonomia economica, deponeva nel senso di un'effettiva comunione di tetto e di mensa con il genitore defunto, sicché non era dubitabile che quest'ultimo provvedesse al mantenimento abituale del figlio, risultando pertanto integrato il requisito della vivenza a carico.
La Corte  di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso dell'INPS.

12/01/2015

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