Pensione di reversibilità: condizioni per la spettanza all’ex coniuge.
Corte di Cassazione, sentenza 9054 del 2016.
La legge 898/1970 prevede che in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili dei matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno divorzile, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
La norma subordina a due condizioni il sorgere del diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità: il mancato passaggio a nuove nozze e la titolarità dell'assegno di divorzio. Ulteriore condizione è che il rapporto (contributivo o di impiego) da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dall’ex moglie di un soggetto deceduto che pretendeva il versamento della pensione di reversibilità, perchè la donna, in sede di proedimento di divorzio, aveva ottenuto il diritto di abitare nella casa di proprietà del marito, il comodato sui mobili e il versamento in un’unica soluzione di un assegno divorzile, in luogo dell'assegno di mantenimento mensile. Risultava inesistente il primo requisito previsto dalla legge, ovverro la titolarità dell'assegno di divorsio, che le avrebbe permesso di poter godere, una volta sopraggiunta la morte dell'ex marito della pensione di reversibilità dello stesso.
La liquidazione in una unica soluzione di cui aveva goduto la signora, aveva risolto ogni rapporto di natura personale e patrimoniale tra gli ex coniugi. Il pagamento integrale un tantum aveva realizzato l'adempimento di ogni obbligo di sotentamento nei confronti della donna da parte del marito. La medesima non poteva, quindi, avanzare successivamente ulteriori pretese di contenuto economico.
Al momento del decesso dell'ex coniuge, l'interessata non era titolare dell'assegno di divorzio e non aveva diritto alla pensione di reversibilità.
10 giugno 2016
* In collaborazione con la dott.sa Silvia Pilla.