Pensione di anzianità: erogazione solo se al momento della domanda il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato.
Corte di Cassazione, sentenza 14417 del 2019.
La Corte di Appello di Venezia accoglieva la domanda proposta da un pensionato tesa all’accertamento del diritto a fruire della pensione di anzianità revocata dall’INPS in ragione del divieto di cumulo della stessa pensione con i redditi derivanti da attività lavorativa.
La Corte di Appello affermava che pur essendo necessaria, al fine di conseguire il diritto alla pensione di anzianità, la cessazione del rapporto di lavoro tale circostanza, nel caso di specie, doveva ritenersi provata attraverso la produzione del libretto di lavoro, la corresponsione del t.f.r. e mediante la produzione dei prospetti paga. Tali fonti di prova dimostravano che il rapporto di lavoro era cessato prima che la pensione venisse liquidata anche se nella stessa data l’interessato era stato nuovamente assunto dalla stessa società. La Corte di Appello non riteneva necessario subordinare la liquidazione della pensione alla sussistenza di un lasso temporale minimo tra la cessazione del rapporto di lavoro ed il successivo reimpiego.
Avverso tale sentenza ricorreva l’INPS, ritenendo che la normativa applicabile intende evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione di attività di lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
Il requisito della inoccupazione è ricavabile dalla perdurante vigenza del comma 6 dell’articolo 10 d.lgs. 503/92, secondo il quale le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di categoria.
Il fatto che la legge abbia poi consentito il cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente non toglie che la prestazione non poteva essere erogata se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che è un requisito indefettibile, prescritto dalla norma che ha introdotto la pensione di anzianità.
Tale requisito è così rilevante che è stato esteso anche alla pensione di vecchiaia dal d.lgs. n. 503/92.
La stessa legge 388/2000 ha vietato il cumulo anche tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo superiore ad un certo ammontare ed ha, quindi, confermato la totale incumulabilità tra detta pensione ed il reddito da lavoro dipendente.
Il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, matura, in capo al lavoratore interessato, alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell’anzianità contributiva e dalla cessazione dell’attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda.
Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce una presunzione di bisogno che giustifica l’erogazione della prestazione sociale.
La prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro, dopo il perfezionamento dei requisiti, esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l’esigenza di garantire al lavoratore medesimo mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Il diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi.
La cessazione del rapporto di lavoro, che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia, risulta diversa rispetto al cumulo tra la pensione medesima, una volta che questa sia stata conseguita.
La cessazione dell’attività lavorativa, al pari dell’anzianità contributiva ed assicurativa, è presupposto necessario per l’insorgenza del diritto alla pensione di anzianità. Il momento fondante è quello di presentazione della domanda.
Per conseguire il diritto al trattamento pensionistico è comunque necessaria, in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa e ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.
Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest’ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. A riguardo, deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro.
4 luglio 2019