Pensione anticipata compatibile con l’assegno mensile di invalidità
Corte di Cassazione, ordinanza 11750 del 2015.
La Corte di Appello di Genova confermava il diritto di una lavoratrice alla pensione anticipata di vecchiaia ma disponeva che l’erogazione della stessa avvenisse in alternativa all’erogazione dell’assegno mensile di assistenza previsto dalla legge 118/1971, ritenendo sussistente una incompatibilità tra le due prestazioni.
La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione dolendosi della ritenuta incompatibilità tra l’assegno mensile di assistenza con la pensione di vecchiaia anticipata.
L'incompatibilità è stata legislativamente prevista solo per le pensione dirette di invalidità e tale non può essere considerata la pensione anticipata di cui al d.lgs. 503/1992 che è un trattamento di vecchiaia e non di invalidità.
Il diritto alla pensione anticipata per invalidità non è una pensione diretta di invalidità bensì una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto, è un pensione attuata attraverso un’integrazione prevista dalla legge del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata il vigore del d.lgs. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (pure a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e diretto a coprire i rischi derivanti, appunto, dall’invalidità) previsti dalla legge 222/1984. Non vi è, dunque, incompatibilità tra l'assegno mensilità di invalidità e la pensione di vecchiaia anticipata conseguita in ragione del grado di invalidità.
La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che in assenza di limitazioni, non è precluso al titolare di assegno mensile di assistenza il pensionamento anticipato né le due prestazioni sono tra loro incompatibili.
22/06/2015