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Pensionati ex-Inpdap: cumulo tra la tredicesima della pensione e i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

INPS, circolare 195 del 2016

In relazione alla corresponsione della tredicesima mensilità e dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni che prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Oggetto del contenzioso sono state le disposizioni di cui al DPR 1092/1973 che prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione. In particolare, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della parte delle disposizioni con cui in cui il legislatore non ha determinato la misura della retribuzione oltre la quale non compete la tredicesima e quelle con cui il legislatore non ha stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra il trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’indennità integrativa speciale.

La Corte Costituzionale aveva stabilito che, nel rispetto del principio di ragionevolezza, la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento era rimessa la riformulazione della norma.

L'INPS ha comunicato di dover adottare una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento degli emolumenti in esame.

In assenza di un intervento legislativo volto ad adeguare la normativa alla pronuncia della Corte Costituzionale, l’adesione a quanto ivi statuito non può che avvenire mediante il riconoscimento in toto del diritto alla corresponsione degli emolumenti. Le norme relative alla incumulabità sarebbero superate dall’evoluzione legislativa in materia che ha portato all’eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.

L'INPS ha, così, stabilito che provvederà a corrispondere gli emolumenti integralmente. Gli interessati potranno richiedere all'Inps la corresponsione della tredicesima mensilità e dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.

 

25 novembre 2016

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