Patto di prova: valido anche con indicazione determinabile delle mansioni
Tribunale di Milano ordinanza del 15 aprile 2014.
Una lavoratrice che lamentava l'illegittimità del licenziamento per vizi inerenti il patto di prova ha proposto ricorso al Tribunale di Milano.
La lavoratrice aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed iniziato a svolgere l'attività presso una società specializzata in commercio elettronico. L'assunzione prevedeva l'inquadramento come Quadro del ccnl terziario e le mansioni di Senior Buyer.
Il Tribunale di Milano non ha ritenuto nullo il patto di prova per difetto di specifica indicazione, in forma scritta, delle mansioni oggetto del patto di prova.
Il Tribunale ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il riferimento alle mansioni oggetto del patto di prova può essere operata anche per relazione con appello alle declaratorie del contratto collettivo che definiscono le mansioni comprese nella qualifica di assunzione. Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, tuttavia, specie quando trattasi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo, esse non debbono necessariamente essere indicate in dettaglio. E' sufficiente che in base alla formula adoperata nel documento contrattuale siano determinabili. E' adeguato ad integrare il requisito della specificità il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva.
Nel caso affrontato, il Tribunale ha ritenuto definita correttamente l'indicazione delle mansioni ed ha ritenuto di tener conto anche della specifica conoscenza del settore di attività da parte della lavoratrice la quale aveva avuto per anni esperienze analoghe nello stesso ambito professionale.
Il Tribunale ha deciso, inoltre, che il patto di prova non fosse invalido per essere stata la lavoratrice adibita a mansioni diverse da quelle oggetto del patto.
Le altre attività svolte avevano solo carattere accessorio e strumentale al ruolo principale di addetta alla vendita. I rapporti con il settore logistico e la collaborazione alla predisposizione delle strategie pubblicitarie erano funzionali al raggiungimento dei risultati di vendita ed alla corretta esecuzione dei contratti con fornitori ed acquirenti.
Il Tribunale ha, quindi, respinto il ricorso della lavoratrice e l'ha condannata a pagare le spese di lite liquidate in euro 1500.
03/05/2014