Patologie alla schiena per operaio edile: riconoscimento di malattia professionale. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Napoli Nord, sentenza 3212 del 2017.
Il soggetto interessato è un ex dipendente della società cooperativa Edil Atellana, impresa che esercitava attività di costruzioni edili, restauro conservativo e scavi archeologici. Il lavoratore era inquadrato come operaio ed ha eseguito mansioni di carpentiere per il datore di lavoro per diversi anni ed in numerosi cantieri per la costruzioni di edifici privati, di edifici pubblici e per il restauro di siti di interesse storico.
Il lavoratore era impegnato per lunghe ore nell’uso del martello pneumatico in posizione eretta con notevole sforzo fisico e gravi sollecitazioni alla colonna vertebrale: egli doveva procedere a spicconare travi, muri e blocchi di cemento.
Il lavoratore iniziava a lamentare dolore dalla zona dei reni sino al piede, bruciore, formicolii, intorpidimento degli arti, fitte volente simili a delle scosse elettriche e difficoltà a deambulare.
All’interessato veniva, quindi, diagnostica una lombosciatalgia e doveva essere sottoposto a più interventi chirurgici alle ernie discali.
Con l’assistenza del Patronato INAS-CISL il lavoratore presentava richiesta all’INAIL di riconoscimento di malattia professionale.
L’INAIL rigettava la domanda ritenendo non dimostrata la patologia lamentata.
Il lavoratore veniva affidato all’assistenza dell’avvocato Domenico Carozza.
Nel campo dell’edilizia è molto probabile che i lavoratori debbano utilizzare macchinari vibranti. Queste provocano un trasferimento di vibrazioni dal macchinario al corpo umano. I lavoratori accusano sovente disturbi e lesioni a carico del rachide lombare ed all’apparato cervico-brachiale. Esiste, ancora, il forte rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, dovute a prolungate e frequenti sollecitazioni della colonna vertebrale.
Il legale proponeva, dunque, ricorso giudiziario presso il Tribunale di Napoli Nord per il riconoscimento della malattia professionale e l’accesso ai benefici economici secondo la disciplina del DPR 1124/1965.
Nel corso del processo venivano interrogati dei testimoni, operai colleghi del lavoratore presso la Edil Atellana. Questi confermavano che l’interessato aveva sempre svolto mansioni di carpentiere e che era sottoposto a lavori pesanti, ripetute flessioni, sollevamento di pesi e che era spesso impegnato in posizioni scomode e pericolose. I testimoni riferivano che il lavoratore usava con frequenza il martello pneumatico.
Il Giudice del Lavoro disponeva, allora, un Consulenza Tecnica di Ufficio. Il medico incaricato rilevava che il lavoratore è affetto da lombo sciatalgia bilaterale e da protrusione discoatrosica ed accertava il nesso causale con la condizione di lavoro. Il medico, in particolare, precisava che il tipo di lavoro e le mansioni svolte sono compatibili con il rischio derivante da vibrazioni ed sollecitazioni inerenti la movimentazione di carichi. Il CTU affermava che le patologie occorse al lavoratore presentano un nesso di causalità con l’attività lavorativa del medesimo in misura tale aver provocato un danno biologico superiore alla percentuale rilevante ai fini dell’accesso alle prestazioni cui l’INAIL è obbligata.
Il Tribunale ha, pertanto, riconosciuto in capo al lavoratore la malattia professionale secondo il DPR 1124/1965 ed ha condannato l’INAIL al pagamento della prestazione economica dovuta all’interessato.
16 febbraio 2018