Part time verticale: accredito dei periodi di non lavoro ai fini pensionistici.
Corte di Cassazione, sentenza 8565 del 2016.
Un assistente di volo esponeva al Tribunale di Roma di essere dipendente di una compagnia aerea con mansioni di assistente di volo, di essere iscritto al Fondo volo quale fondo speciale INPS e di aver trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in part time di tipo verticale ciclico. Dall'estratto conto contributivo si rilevava che per il periodo di lavoro in regime di part time, l'Inps aveva riconosciuto solamente le settimane lavorate e non l'intera anzianità pari alle 52 settimane contributive annue.
L'interessato lamentava che I'Inps utilizzava un trattamento differenziato per i lavoratori in part time verticale ciclico rispetto a quelli in part time orizzontale, riconoscendo a questi ultimi l'intera anzianità contributiva ed ai primi la sola anzianità relativa ai periodi lavorati, realizzando una discriminazione tra lavoratori, contraria ai principi costituzionali ed al diritto comunitario.
La Corte d'appello accoglieva la domanda del lavoratore dichiarando il diritto al calcolo dell'intera anzianità contributiva su base annuale anche per i periodi di lavoro svolti in regime di part time verticale.
Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione che ha confermato il diritto del lavoratore.
In conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione deve essere calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno. Devono essere computati integralmente anche i periodi non lavorati. Il lavoro a tempo parziale costituisce un modo particolare di esecuzione del rapporto di lavoro, caratterizzato dalla mera riduzione della durata normale del lavoro. Tale caratteristica non può essere equiparata alle ipotesi in cui l'esecuzione del contatto di lavoro, a tempo pieno o a tempo parziale, è sospesa per impedimento o un'interruzione temporanea dovuta al lavoratore, all'impresa o ad una causa estranea.
14 ottobre 2016
In collaborazione con la Dott.sa Silvia Pilla