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Opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi.

Corte di Cassazione, sentenza 8445 del 2020.

La Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione a cartella esattoriale di un datore di lavoro, per somme aggiuntive e sanzioni, per omissioni contributive in riferimento ad un dipendente per la prestazione lavorativa resa a tempo pieno e non part time come denunciato dal datore di lavoro.

La fondatezza della pretesa contributiva risultava, per la Corte di Appello, dall'esito dell'accertamento ispettivo e dal tenore delle dichiarazioni del lavoratore, spontanee, inequivocabili e circostanziate in ordine allo svolgimento di cinquantasei ore a settimana, raccolte nella immediatezza dei fatti dagli ispettori verbalizzanti contestualmente alle dichiarazioni dello stesso titolare dell'esercizio commerciale presso il quale il dipendente svolgeva la prestazione di addetto al bancone, a nulla rilevando, agli effetti del reale assetto del rapporto, la diversa articolazione dell'orario di lavoro risultante dai libri contabili.

Il datore di lavoro ha promosso ricorso per cassazione respinto dalla Suprema Corte.

I verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti e tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.

Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, tuttavia, grava sul datore di lavoro l'onere di provare le circostanze eccettuative dell'obbligazione contributiva, cioè le circostanze in base alle quali si ricadrebbe nell'ambito di una deroga dell'onere contributivo ordinariamente previsto.

19 settembre 2020

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