Operaio della manutenzione ferroviaria e mesotelioma pleurico: accertamento della malattia professionale. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 2950 del 2022.
Un lavoratore proponeva ricorso deducendo di essere stato alle dipendenze di una società di manutenzione di treni occupandosi di mezzi ferroviari e di coibentazione e dismissione degli stessi, mediante la rimozione delle parti contenenti amianto all’interno di apposito tunnel. Deduceva che era stato esposto ad amianto ed aveva riportato patologie per le quali aveva proposto istanza all’INAIL, per il riconoscimento della natura di malattia professionale.
Rimasta senza esito la fase amministrativa, il lavoratore chiedeva di accertare la natura professionale della patologia, con condanna dell’INAIL a corrispondere la rendita prevista dalla legge.
Si costituiva l’INAIL, che con varie argomentazioni resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
In seguito al decesso del lavoratore, si costituivano in giudizio gli eredi dello stesso.
Il Tribunale ha accolto il ricorso.
Il Giudice del Lavoro ha ritenuto raggiunta la prova circa le mansioni in concreto esercitate dal lavoratore. Tali mansioni risultano, invero, comprovate dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel precedente giudizio nel quale era stato riconosciuto allo stesso operaio il diritto alla rivalutazione contributiva.
Provate le mansioni svolte, il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di ufficio. Il CTU, dopo aver diffusamente esposto le potenzialità nocive dell’amianto, al quale il lavoratore è stato esposto nel corso della propria attività lavorativa, si è anche soffermato sulla differenza di dispersione delle diverse forme di asbesto, esponendo che tali differenze si ripercuotono irrimediabilmente anche sul rischio. Il CTU ha affermato che è sufficientemente dimostrata, sulla base della classica criteriologia medico-legale, la sussistenza del nesso causale tra l’ambiente lavorativo e la patologia neoplastica di cui fu vittima il lavoratore. Il CTU ha, inoltre, sostenuto che la documentazione tecnica sanitaria agli atti allegata concorda nell’indicare che il lavoratore, riportò, a causa delle sue mansioni e dell’ambiente lavorativo, un mesotelioma di tipo epitelioide pleurico sinistro.
Il quadro invalidante è stato quantificato, alla luce dei Barèmes di usuale consultazione medico-legale (Tabelle di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 38/2000) con una percentuale del 50% di danno biologico, inteso quale menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto a decorrere dalla domanda amministrativa. Con la progressione della patologia neoplastica, la percentuale invalidante è salita al 60% di danno biologico. Il CTU ha, quindi, attribuito una percentuale invalidante del 50% a decorrere dalla domanda amministrativa e, del 60%, a decorrere dal mese di ottobre 2021, epoca in cui vi è certificato una progressione della patologia.
Il Tribunale ha, dunque, condannato l’INAIL al pagamento nei confronti degli eredi della rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall’infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte della menomazione stessa.
18 gennaio 2023