Omissione di versamento di ritenute previdenziale e tenuità del fatto.
Corte di Cassazione, Sezione Penale, Sentenza 39413 del 2018.
La Corte di appello di Milano riduceva la pena inflitta all'amministratore di un'impresa ad un mese di reclusione e 200,00 euro di multa. Al soggetto era contestato il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali di cui al decreto legge 463/1983, per aver omesso,-nella qualità di legale rappresentante della impresa, di versare all'INPS le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti in varie mensilità del 2010.
L’imputato proponeva ricorso invocando l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale. Il debito ammontava a soli 11.108,00 Euro (a fronte di 42.035,00 euro da versare per l'anno 2010), quindi risultava di soli mille euro superiore alla soglia di punibilità, oltre ad avere ad oggetto mensilità discontinue, sì da non potersi ravvisare il presupposto negativo dell'abitualità a delinquere.
L'articolo 131 bis del codice penale stabilisce che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
La Corte di appello aveva negato all’interessato questa causa di non punibilità sul presupposto che si sarebbe trattato di reato caratterizzato da plurime condotte (i singoli omessi versamenti mensili), sicché sarebbe sussistita la preclusione attinente ai reati aventi ad oggetto condotte plurime e reiterate.
La Suprema Corte ha disatteso tale assunto.
La lettera della norma, infatti, nel collegare l'abitualità del comportamento alla pluralità o reiterazione di condotte, si riferisce, all'evidenza, soltanto a quelle che già di per sé costituiscono reato, anche isolatamente valutate, sì da evidenziare, volta per volta, una nuova e ripetuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Con riguardo alla fattispecie in oggetto, invece, ben è possibile che le diverse mensilità richiamate consentano, tutte sommate, e soltanto in tal modo, di integrare il reato, che tuttavia è unico, e si consuma soltanto nel momento in cui è raggiunta la soglia di punibilità di 10.000 Euro annui (soglia introdotta dal decreto legislativo 8/2016).
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo.
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è di certo applicabile ai reati di omissione di versamenti contributivi, per i quali il legislatore abbia fissato una soglia di punibilità, solo se gli importi omessi superano di poco l'ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in quanto configurabile, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma, ad ogni fattispecie criminosa, non è in astratto incompatibile, con la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo.
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto non legittimo ancorare il diniego della causa di non punibilità alla mera pluralità delle mensilità interessate, senza alcuna verifica del momento in cui si è verificato il superamento della soglia di punibilità e, soprattutto, dell'effettiva entità dello stesso.
14 settembre 2018