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Obbligo di dispositivi di protezione contro il rischio COVID-19 e tutela urgente.

Tribunale di Firenze, Provvedimento N.R.G. 886/2020.

Il Tribunale di Firenze ha emesso un provvedimento d’urgenza su un ricorso promosso da lavoratore iscritto nella piattaforma della Just Eat Italy e che svolge attività di rider, consistente nel recapito di alimenti e cibi da asporto per conto di esercizi convenzionati della società in favore di clienti della piattaforma.

Pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro dell’interessato è stato ritenuto riconducibile a quelli disciplinati dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2015, per i quali, in un'ottica sia di prevenzione sia rimediale, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente. A tale tipologia di rapporto, per le modalità del suo svolgimento, può richiamarsi la disciplina del Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 (Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali), finalizzate a stabilire livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. In particolare, è previsto che il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale sia tenuto nei confronti di questi lavoratori a propria cura e spese, al rispetto del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A norma dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.

La società, nonostante le richieste in tal senso del lavoratore, non ha messo a disposizione dello stesso dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19 (guanti, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino), il cui utilizzo (quanto ai guanti ed alla mascherina) è stato consigliato dalla stessa committente ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in ragione dell’emergenza epidemiologica.

Il Tribunale ha ritenuto sussistere il pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la protrazione dello svolgimento dell’attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre l’interessato a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.

La natura del diritto coinvolto ed il rischio di possibile contagio da COVID-19 durante lo svolgimento dell’attività lavorativa hanno condotto il Giudice del Lavoro ad ordinare, con provvedimento d’urgenza, a Just Eat Italy la consegna al lavoratore dei seguenti dispositivi di protezione individuale: mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino.

7 aprile 2020

 

 

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