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Obbligo del lavoratore di comunicazione tempestiva delle assenze

Corte di Cassazione, sentenza  n. 10352 del 2014.

La Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale che rigettava il ricorso di una lavoratrice volto alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento.
La lavoratrice non si era presentata al lavoro per tre giorni senza alcuna richiesta di autorizzazione ovvero spiegazione.
La Corte di Appello riteneva il licenziamento giustificato perché le funzioni di segreteria nell’organizzazione dell’attività di uno studio professionale di diagnostica strumentale, come il Centro ove la dipendente era impiegata, rappresentano un punto di riferimento per il regolare svolgimento del servizio. Il comportamento della lavoratrice andava considerato idoneo ad incrinare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. La dipendente non aveva minimamente avvertito il datore di lavoro della propria intenzione di assentarsi per diversi giorni, così creando notevoli problemi organizzativi per lo studio professionale.
La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la ingiustificata assenza dal servizio è un comportamento che ha un intrinseco disvalore, in quanto lede i doveri fondamentali connessi con il rapporto di lavoro.
Tra i normali obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro rientra anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi. Il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento. La suddetta assenza dal lavoro, anche se, in astratto, dovuta a motivi legittimi, se non comunicata è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa.
La Corte di Cassazione ha, quindi, confermato il rigetto del ricorso della lavoratrice.

03/11/2014

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